temporanea del servizio Qualora circostanze straordinarie lo giustifichino, un'Amministrazione puo' sospendere temporaneamente il servizio. Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di tale sospensione, nonche' del ripristino del servizio, se del caso per telegramma, telex, posta elettronica o telefono.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~accordo-quadro-art16 · fonte del testo