Art. 16 (Accordo quadro)
temporanea del servizio Qualora circostanze straordinarie lo giustifichino, un'Amministrazione puo' sospendere temporaneamente il servizio. Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di tale sospensione, nonche' del ripristino del servizio, se del caso per telegramma, telex, posta elettronica o telefono.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
