Art. 8 (Accordo Assegni)

[1]Pagamento di assegni all'ordine

[2]1. Le Amministrazioni convengono di adottare per il servizio dei pagamenti la regolamentazione che meglio si adatta all'organizzazione del loro servizio. Esse possano utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli assegni all'ordine loro indirizzati.

[3]2. L'Amministrazione di pagamento non e tenuta a provvedere al pagamento a domicilio degli assegni all'ordine il cui importo supera quello dei mandati ordinari solitamente pagati a domicilio.

[4]3. Per quanto concerne la durata di validita', il visto per data, le norme generali di pagamento, il recapito espresso, le tasse eventualmente riscosse sul beneficiario, le disposizioni specifiche del pagamento telegrafico, gli articoli 4, paragrafi 5 e 6 dell'Intesa RE 604, paragrafi 2 a 4 e RE 606 dei Regolamento di. esecuzione relativo ai vaglia postali sono applicabili agli assegni all'ordine sempre che le norme del servizio interno non vi si oppongano.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art8 · fonte del testo