Art. 51 (Accordo)
[1]Applicazione di nuove quote a seguito di imprevedibili modifiche di inoltro.
[2]Se, per cause di forza maggiore o a causa di altri fatti imprevedibili, una Amministrazione e' costretta ad utilizzare per il trasporto dei suoi colli, una nuovo percorso che causa spese supplementari di trasporto territoriale o marittimo, essa e tenuta ad informarne immediatamente per le vie telegrafiche, o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione tutte le Amministrazioni i cui pieghi di pacchi o colli allo scoperto vengono inoltrati in transito attraverso il suo paese. A decorrere dal quanto giorno successivo al giorno di spedizione di questa informazione, l'Amministrazione intermedia e' autorizzata ad addebitare all'Amministrazione di origine le quote territoriali e marittime che corrispondono al nuovo percorso.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
