Art. 16 (Accordo quadro)
[1]Sospensione temporanea dal servizio
[2]Se circostanze straordinarie lo giustificano, una Amministrazione puo' sospendere temporaneamente, il servizio. Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di questa sospensione e della ripresa del servizio, se del caso a mezzo telegramma, telex, corriere elettronico o telefono.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
