Art. 16 (Accordo quadro)

[1]Sospensione temporanea dal servizio

[2]Se circostanze straordinarie lo giustificano, una Amministrazione puo' sospendere temporaneamente, il servizio. Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di questa sospensione e della ripresa del servizio, se del caso a mezzo telegramma, telex, corriere elettronico o telefono.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-quadro-art16 · fonte del testo