Art. 3 (Accordo Assegni)

[1]Condizioni di ammissione e di esecuzione degli ordini di postagiro

[2]1. Salvo intesa speciale, l'importo dei postagiro e' espresso nella valuta del paese di destinazione.

[3]2. L'Amministrazione di origine stabilisce il tasso di conversione della sua valuta in quella del paese di destinazione.

[4]3. L'Amministrazione di emissione determina la tassa che essa riscuote dal traente di un postagiro, e che conserva per intero.

[5]4. L'Amministrazione di destinazione ha facolta' di determinare la tassa che essa riscuote per l'iscrizione di un postagiro a credito di un conto corrente postale.

[6]5. Sono esonerati da ogni tassa i postagiro relativi al servizio postale scambiati alle condizioni previste all'articolo 16 della Convenzione.

[7]6. Gli avvisi di postagiro ordinario sono inviati senza spese ai beneficiari dopo l'iscrizione delle somme bonificate a credito dei loro conti. Se non comportano alcuna particolare comunicazione, essi possono essere sostituiti da una menzione sull'estratto conto che consente al beneficiario di identificare il traente.

[8]7. I postagiro telegrafici sono soggetti alle disposizioni del Regolamento telegrafico allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni. oltre alla tassa prevista al paragrafo 3 di cui sopra, il traente di un postagiro telegrafico paga la tassa prevista per la trasmissione a mezzo telecomunicazioni, compresa eventualmente quella di una particolare comunicazione destinata al beneficiario. Per ogni postagiro telegrafico, l'Ufficio degli assegni postali destinatario compila un avviso di arrivo o un avviso di bonifico del servizio interno o internazionale e lo indirizza senza spese al beneficiario. Se il telegramma-bonifico non comporta alcuna particolare comunicazione, l'avviso di arrivo o l'avviso di bonifico puo' essere sostituito da una menzione sull'estratto conto in modo da consentire al beneficiario di identificare il traente.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art3 · fonte del testo