Art. 3 (Accordo Assegni)
[1]Condizioni di ammissione e di esecuzione degli ordini di postagiro
[2]1. Salvo intesa speciale, l'importo dei postagiro e' espresso nella valuta del paese di destinazione.
[3]2. L'Amministrazione di origine stabilisce il tasso di conversione della sua valuta in quella del paese di destinazione.
[4]3. L'Amministrazione di emissione determina la tassa che essa riscuote dal traente di un postagiro, e che conserva per intero.
[5]4. L'Amministrazione di destinazione ha facolta' di determinare la tassa che essa riscuote per l'iscrizione di un postagiro a credito di un conto corrente postale.
[6]5. Sono esonerati da ogni tassa i postagiro relativi al servizio postale scambiati alle condizioni previste all'articolo 16 della Convenzione.
[7]6. Gli avvisi di postagiro ordinario sono inviati senza spese ai beneficiari dopo l'iscrizione delle somme bonificate a credito dei loro conti. Se non comportano alcuna particolare comunicazione, essi possono essere sostituiti da una menzione sull'estratto conto che consente al beneficiario di identificare il traente.
[8]7. I postagiro telegrafici sono soggetti alle disposizioni del Regolamento telegrafico allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni. oltre alla tassa prevista al paragrafo 3 di cui sopra, il traente di un postagiro telegrafico paga la tassa prevista per la trasmissione a mezzo telecomunicazioni, compresa eventualmente quella di una particolare comunicazione destinata al beneficiario. Per ogni postagiro telegrafico, l'Ufficio degli assegni postali destinatario compila un avviso di arrivo o un avviso di bonifico del servizio interno o internazionale e lo indirizza senza spese al beneficiario. Se il telegramma-bonifico non comporta alcuna particolare comunicazione, l'avviso di arrivo o l'avviso di bonifico puo' essere sostituito da una menzione sull'estratto conto in modo da consentire al beneficiario di identificare il traente.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
