Art. 3
[1]Transito territoriale senza partecipazione dei servizi del paese attraversato.
[2]Il trasporto in transito di corrispondenza attraverso un paese, senza la partecipazione dei servizi di questo paese, e' subordinato all'autorizzazione preliminare del paese attraversato. Questa forma di transito non impegna in alcun modo la responsabilita' di quest'ultimo paese.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
