Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Regolamento di esecuzione del 13› censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7› censimento generale dell'industria e dei servizi
Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254
- Aggiornato al
- 13 agosto 1991
- Articoli
- 40
Capo I — Date di rilevazione e campo di osservazioneartt. 1-5
- Art. 1Date di rilevazione
- Art. 2Campo di osservazione del censimento della popolazione
- Art. 3Campo di osservazione del censimento delle abitazioni
- Art. 4Campo di osservazione del censimento dell'industria e dei servizi Imprese e relative unità locali
- Art. 5Campo di osservazione del censimento dell'industria e dei servizi Amministrazioni pubbliche e istituzioni sociali e relative unità locali
Capo II — Unità e modelli di rilevazioneartt. 6-9
Capo III — Organi del censimentoartt. 10-16
Capo IV — Operazioni dei censimentiartt. 17-31
- Art. 17Pubblicità dei censimenti
- Art. 18Definizioni delle basi territoriali
- Art. 19Rilevatori - Requisiti
- Art. 20Rilevatori - Conferimento incarico
- Art. 21Coordinatori - Requisiti
- Art. 22Coordinatori - Conferimento incarico
- Art. 23Compiti dei rilevatori
- Art. 24Compiti dei coordinatori
- Art. 25Obbligo dei rispondenti
- Art. 26Censimento di particolare categorie di persone
- Art. 27Censimento di particolari categorie di imprese
- Art. 28Censimento di particolari unità di rilevazione delle istituzioni della pubblica amministrazione
- Art. 29Controlli e riepilogo dei dati
- Art. 30Revisione e codifica dei questionari
- Art. 31Trasmissione dei questionari dei censimenti
Capo V — Disposizioni generali e finaliartt. 32-40
- Art. 32Divieto di indagini aggiuntive
- Art. 33Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT
- Art. 34Tutela del segreto statistico
- Art. 35Rimborso spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento
- Art. 36Gestione dei fondi
- Art. 37Autorizzazione agli organi di censimento per la registrazione dei dati
- Art. 38Fornitura dati individuali resi anonimi
- Art. 39Assicurazione
- Art. 40Entrata in vigore
