Gli uffici comunali di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. Le incompletezze e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante opportuni accertamenti. Gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione dei computi giornalieri di sezione e dei relativi riepiloghi, secondo le modalita' indicate dall'ISTAT. Nei comuni ove sia prevista la figura del coordinatore, le operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono affidate dagli uffici comunali di censimento ai coordinatori stessi. Gli uffici comunali di censimento, terminate le operazioni di cui al presente articolo, provvedono a trasmettere all'ISTAT i dati risultanti dai citati riepiloghi entro i termini e con le modalita' fissati dall'ISTAT stesso.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art29 · fonte del testo