Art. 29 — Controlli e riepilogo dei dati
Gli uffici comunali di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. Le incompletezze e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante opportuni accertamenti. Gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione dei computi giornalieri di sezione e dei relativi riepiloghi, secondo le modalita' indicate dall'ISTAT. Nei comuni ove sia prevista la figura del coordinatore, le operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono affidate dagli uffici comunali di censimento ai coordinatori stessi. Gli uffici comunali di censimento, terminate le operazioni di cui al presente articolo, provvedono a trasmettere all'ISTAT i dati risultanti dai citati riepiloghi entro i termini e con le modalita' fissati dall'ISTAT stesso.
Testo vigente dal 13 agosto 1991
