In ogni comune, le funzioni di ufficio comunale di censimento sono attribuite all'ufficio di statistica del comune costituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nei comuni privi di tale ufficio, il sindaco provvede a costituire, pro tempore e per tutta la durata delle operazioni censuarie, un ufficio di statistica cui attribuire le funzioni di ufficio comunale di censimento. L'ufficio cui attribuire le funzioni di ufficio comunale di censimento e' costituito anche in ciascuno dei comuni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si siano associati ad altri comuni, per l'esercizio delle funzioni statistiche. Nei comuni ove esista, il responsabile dell'ufficio di statistica assume le funzioni di responsabile dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni il sindaco attribuisce la qualifica di responsabile dell'ufficio comunale di censimento ad un dipendente comunale tecnicamente idoneo. In ogni caso il segretario comunale risponde del buon funzionamento dell'ufficio. L'ufficio comunale di censimento, nell'ambito del proprio territorio e secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT, svolge i seguenti compiti:

  • a)esecuzione delle operazioni connesse alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento;
  • b)selezione e formazione dei rilevatori e dei coordinatori;
  • c)controllo dell'attivita' svolta dai rilevatori e dai coordinatori;
  • d)invio all'ufficio provinciale di censimento, con le modalita' e i tempi indicati dall'ISTAT, di rapporti periodici sullo svolgimento delle operazioni censuarie;
  • e)esecuzione delle altre operazioni censuarie indicate al capo IV.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art14 · fonte del testo