I comuni che al 31 dicembre 1990 avevano una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, si avvalgono di coordinatori nella misura non superiore di uno per ogni dieci rilevatori. Nei restanti comuni i compiti indicati nel presente articolo sono svolti dall'ufficio comunale di censimento. Per particolari motivate esigenze connesse al numero dei rilevatori o delle unita' di rilevazione ed alle caratteristiche del territorio, i comuni concorderanno con l'ISTAT eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1. I coordinatori sono scelti tra le persone indicate all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in servizio o in quiescenza, che abbiano fatto apposita domanda nei termini e con le modalita' stabiliti dall'ufficio comunale di censimento. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, salvo il caso di personale dipendente dal comune o da altre amministrazioni ed enti pubbici che, in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore, deve appartenere ad una qualifica non inferiore alla sesta o equiparata. L'incarico di coordinatore e' incompatibile con l'appartenenza all'ufficio comunale di censimento. I coordinatori devono essere disponibili a svolgere l'incarico presso le varie sedi indicate dal comune e qualora non siano dipendenti pubblici, devono risultare in possesso dei necessari requisiti morali e fisici, da attestare secondo le vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art21 · fonte del testo