Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, e' fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutte le notizie e i dati loro richiesti con i questionari di rilevazione. Coloro che non forniscano le notizie e i dati richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I soggetti di cui al comma 1, i quali entro il 19 ottobre 1991 non abbiano ricevuto i questionari di cui al comma 2 dell'art. 23 del presente regolamento, ovvero, avendoli ricevuti non abbiano potuto riconsegnarli al rilevatore entro il 9 novembre 1991, hanno l'obbligo di darne comunicazione al competente ufficio comunale di censimento. Analogo obbligo incombe ai soggetti destinatari dei questionari settoriali per l'industria (CIS.3) e dei questionari settoriali per i servizi (CIS.4) che non abbiano ricevuto tali questionari entro il 9 novembre 1991, ovvero non abbiano potuto riconsegnarli entro il 29 novembre dello stesso anno.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art25 · fonte del testo