I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, secondo quanto previsto nel presente articolo, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborando alla compilazione dei questionari. Nel periodo dall'11 ottobre al 19 ottobre 1991 i rilevatori procedono alla consegna dei fogli di famiglia, di convivenza e dei fogli individuali degli stranieri non residenti, nonche' dei questionari generali e del commercio ambulante del censimento dell'industria e dei servizi. Nel periodo dal 22 ottobre al 9 novembre 1991 i rilevatori procedono al ritiro dei fogli e dei questionari di cui al comma 2. Nello stesso periodo, nei casi previsti e secondo le norme impartite dall'ISTAT, i rilevatori procedono alla consegna dei questionari settoriali per l'industria e dei questionari settoriali per i servizi, di cui all'art. 9, comma 1. Il ritiro dei questionari settoriali, di cui al comma 3, deve essere effettuato, a cura degli stessi rilevatori, nel periodo dal 12 novembre al 29 novembre 1991. Al momento del ritiro, i rilevatori provvedono ad effettuare per ciascun modello i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite. Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti a tal fine necessari, ne danno immediata comunicazione all'ufficio comunale di censimento. I questionari indicati all'art. 9, comma 1, del presente regolamento, sono sottoscritti dai rilevatori. E' fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unita' da censire attivita' diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni per altre indagini da chiunque disposte.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art23 · fonte del testo