Il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, accerta che gli aspiranti all'incarico siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superiori il fabbisogno previsto, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento puo' far ricorso ad una pre-selezione secondo criteri e modalita' stabiliti dal comitato provinciale di censimento. Il corso di istruzione di cui al comma 1 riguarda l'organizzazione delle operazioni censuarie, con particolare riguardo alla funzione di coordinamento e di assistenza ai rilevatori loro affidati, le norme e le modalita' di rilevazione e di compilazione dei questionari di censimento e si conclude con una prova di idoneita' predisposta dall'ISTAT. Alle persone cui e' conferito l'incarico di coordinatore e' corrisposto, per la partecipazione al corso, un compenso forfettario nella misura stabilita dall'ISTAT. Il sindaco, sulla base dei risultati della prova d'idoneita', e su proposta conforme del responsabile dell'ufficio comunale di censimento, conferisce l'incarico di coordinatore agli idonei, nel numero stabilito, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT. Costituiscono titoli di preferenza l'appartenenza all'amministrazione comunale o ad altre pubbliche amministrazioni, la qualifica ricoperta, il possesso di un titolo di studio in materia statistica ovvero di una documentata esperienza in campo statistico. L'affidamento delle funzioni di coordinatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I coordinatori, nell'espletamento dell'incarico, operano, nel rispetto del disposto di cui all'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, e nel quadro delle disposizioni impartite dall'ISTAT e dalle esigenze organizzative dell'ufficio comunale di censimento. Il sindaco, d'intesa con il responsabile dell'ufficio comunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei coordinatori che risultassero inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con le persone che abbiano superato la prova di idoneita' di cui al comma 2, ovvero, in caso di impossibilita', con altre persone scelte con le modalita' di cui al presente articolo. Ai coordinatori viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo di un rimborso spese pari al 30%.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art22 · fonte del testo