Gli uffici comunali di censimento provvedono alla revisione definitiva e codifica dei questionari di rilevazione dei censimenti, secondo le norme che saranno impartite dall'ISTAT. Qualora, per carenza di personale dipendente ed ai fini del rispetto dei termini prefissati dall'ISTAT, l'amministrazione comunale ritenga di dover affidare le operazioni di cui sopra a personale non dipendente dall'amministrazione stessa, l'incarico e' affidato, preferibilmente, alle persone che hanno svolto l'incarico di coordinatore di cui all'art. 22. Qualora le operazioni di cui al comma 1 siano svolte da persone non appartenenti all'ufficio comunale di censimento, ad esse e' corrisposto un compenso per ciascun modello, correttamente revisionato e codificato. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, i comuni, se necessario, possono fare ricorso anche ad assunzione di personale a tempo determinato, con qualifica non inferiore al quinto livello, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Tutte le persone incaricate delle operazioni di revisione definitiva e codifica dei questionari dei censimenti partecipano ad apposito corso di istruzione da svolgersi secondo le modalita' stabilite dall'ISTAT. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico dei comuni che li assolvono mediante l'utilizzazione del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 11.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art30 · fonte del testo