I rilevatori sono scelti tra le persone indicate all'art. 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 11, in servizio o in quiescenza, che abbiano fatto apposita domanda nei termini e con le modalita' stabiliti dall'ufficio comunale di censimento. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, salvo il caso di personale dipendente dal comune o da altre amministrazioni ed enti pubblici che, in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore, deve appartenere ad una qualifica non inferiore alla sesta o equiparata ovvero deve essere in possesso di comprovata esperienza censuaria. I rilevatori devono essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale e qualora non siano dipendenti pubblici devono risultare in possesso dei necessari requisiti morali e fisici da attestare secondo le vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art19 · fonte del testo