Art. 13 — Ufficio provinciale di censimento
In ogni provincia, le funzioni di ufficio provinciale di censimento sono attribuite all'ufficio di statistica della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, costituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ovvero agli uffici che per legge, ne hanno assunto le funzioni. Il responsabile di ciascuno degli uffici anzidetti, assume le funzioni di responsabile dell'ufficio provinciale di censimento. Gli uffici provinciali di censimento svolgono i seguenti compiti:
- a)vigilano per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento secondo le modalita' e il calendario stabiliti dall'ISTAT e, nel caso di irregolarita', propongono al comitato provinciale di censimento gli interventi ritenuti necessari;
- b)inviano all'ISTAT, con le modalita' e i tempi indicati dall'Istituto stesso, rapporti sullo stato delle operazioni censuarie, tenendo conto delle relazioni degli ispettori provinciali e dei rapporti inviati dagli uffici comunali di censimento;
- c)effettuano gli adempimenti amministrativi e contabili che saranno loro demandati dall'ISTAT con apposite istruzioni. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di ispettori provinciali scelti fra i propri funzionari e tra quelli delle camere di commercio, nonche' tra i dipendenti degli uffici di statistica delle prefetture e delle altre amministrazioni ed enti del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Ai suddetti ispettori provinciali e' corrisposto il relativo trattamento di missione, in misura corrispondente alla qualifica posseduta, nei limiti dei fondi a tal fine destinati dall'ISTAT a ciascuno degli uffici stessi.
Testo vigente dal 13 agosto 1991
