I coordinatori, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT:

  • a)controllano giornalmente l'attivita' svolta dai rilevatori e forniscono agli stessi la necessaria assistenza ai fini del regolare svolgimento delle operazioni censuarie;
  • b)dispongono il ritorno dei rilevatori presso i rispondenti, qualora riscontrino incompletezze o errori nella compilazione dei questionari o individuino delle unita' sfuggite alla rilevazione;
  • c)verificano, sulla scorta dei modelli consegnati da ciascun rilevatore e degli elementi che sarano messi a loro disposizione dagli uffici di censimento, che tutte le unita' di rilevazione esistenti nelle sezioni di censimento assegnate agli stessi siano state censite senza omissioni o duplicazioni;
  • d)segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento i nominativi dei rilevatori che abbiano commesso inadempienze tali da pregiudicare l'andamento delle operazioni censuarie o eventuali gravi difficolta' operative;
  • e)svolgono altresi' i compiti di cui all'art. 29, commi e 1 e 2, loro affidati dall'ufficio comunale di censimento.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art24 · fonte del testo