Art. 24 — Compiti dei coordinatori
I coordinatori, secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT:
- a)controllano giornalmente l'attivita' svolta dai rilevatori e forniscono agli stessi la necessaria assistenza ai fini del regolare svolgimento delle operazioni censuarie;
- b)dispongono il ritorno dei rilevatori presso i rispondenti, qualora riscontrino incompletezze o errori nella compilazione dei questionari o individuino delle unita' sfuggite alla rilevazione;
- c)verificano, sulla scorta dei modelli consegnati da ciascun rilevatore e degli elementi che sarano messi a loro disposizione dagli uffici di censimento, che tutte le unita' di rilevazione esistenti nelle sezioni di censimento assegnate agli stessi siano state censite senza omissioni o duplicazioni;
- d)segnalano al responsabile dell'ufficio comunale di censimento i nominativi dei rilevatori che abbiano commesso inadempienze tali da pregiudicare l'andamento delle operazioni censuarie o eventuali gravi difficolta' operative;
- e)svolgono altresi' i compiti di cui all'art. 29, commi e 1 e 2, loro affidati dall'ufficio comunale di censimento.
Testo vigente dal 13 agosto 1991
