Art. 10 — Istituto nazionale di statistica
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche attraverso i propri uffici regionali, impartisce a tutti gli organi previsti dal presente capo le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintendente, anche mediante gli interventi di propri funzionari, a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento dei censimenti stessi. Per l'esecuzione l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e puo' richiedere la collaborazione degli altri uffici di statistica del Sistema statistico nazionale (SISTAN) previsti dal citato art. 2, nonche' delle amministrazioni da cui dipendono detti uffici e di ogni altro ente ed organismo pubblico. In caso di inadempienze, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, tali da impedire lo svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potra' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni, disponendo che esse siano svolte da personale, anche proprio, appositamente incaricato.
Testo vigente dal 13 agosto 1991
