Sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni connessi con la loro attivita', dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente i responsabili degli uffici provinciali di censimento ed i loro collaboratori, che svolgano attivita' ispettiva, i rilevatori ed i coordinatori. Tale assicurazione e' stipulata a cura dell'ISTAT alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'Istituto. Per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni il massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato con qualifica equivalente a quella rivestita dal personale anzidetto. Per i rilevatori non dipendenti dalla pubblica amministrazione il massimale individuale non puo' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla sesta qualifica funzionale. Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego. La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal comma 1 grava sui fondi di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 11.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-23;254~art39 · fonte del testo