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Miscellanea
Norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberazione
Decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517
- Aggiornato al
- 25 maggio 1948
- Articoli
- 20
Capo I — Disposizioni generaliartt. 1-4
- Art. 1Lo Stato assume le obbligazioni contratte dalle formazioni partigiane indicate nel…
- Art. 2Non hanno diritto ad alcuna liquidazione coloro che abbiano riportato una condanna…
- Art. 3Chiunque, al fine di conseguire o di far conseguire indebitamente i benefici previsti dal…
- Art. 4Coloro che abbiano fatto prestazioni a titolo gratuito od abbiano dichiarato di…
Capo II — Procedura per l'accertamento e la liquidazioneartt. 5-15
- Art. 5Per iniziare la procedura di riconoscimento e di liquidazione, il richiedente deve…
- Art. 6Le domande di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi…
- Art. 7La domanda deve contenere: 1) l'indicazione del debito, della formazione partigiana che…
- Art. 8Le domande devono essere corredate: 1) di un certificato generale del casellario…
- Art. 9I debiti il cui ammontare non superi le L. 100.000 sono liquidati, previo accertamento…
- Art. 10Presso il Ministero del tesoro e' costituita una Commissione consultiva, da nominarsi dal…
- Art. 11L'azione giudiziaria per i diritti derivanti dal presente decreto e' proposta, in primo…
- Art. 12Per i prestiti in denaro contratti dalle formazioni partigiane, il creditore ha diritto…
- Art. 13Qualora l'ammontare del debito, calcolato in conformita' dell'articolo precedente, sia…
- Art. 14La liquidazione e' soggetta a conguaglio in relazione a quanto sia gia' stato percepito…
- Art. 15Le somme dovute per effetto del presente decreto si compensano con i crediti dello Stato…
Capo III — Disposizioni finaliartt. 16-20
- Art. 16I pagamenti graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro. L'ufficio competente…
- Art. 17Per il pagamento dei debiti previsti dal presente decreto e' autorizzata la spesa di L…
- Art. 18Con la entrata in vigore del presente decreto si estinguono i procedimenti pendenti…
- Art. 19Nulla e' innovato alle norme del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226…
- Art. 20Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
