Le somme dovute per effetto del presente decreto si compensano con i crediti dello Stato per avocazione di profitti di regime. Qualora a carico degli aventi diritto al rimborso siano in corso procedure per l'accertamento o la liquidazione di profitti di regime, il pagamento dei debiti, previsti dal presente decreto e' sospeso fino a quando dette procedure non siano state concluse.
Testo vigente dal 25 maggio 1948
