Le somme dovute per effetto del presente decreto si compensano con i crediti dello Stato per avocazione di profitti di regime. Qualora a carico degli aventi diritto al rimborso siano in corso procedure per l'accertamento o la liquidazione di profitti di regime, il pagamento dei debiti, previsti dal presente decreto e' sospeso fino a quando dette procedure non siano state concluse.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art15 · fonte del testo