Per il pagamento dei debiti previsti dal presente decreto e' autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'esercizio 1947-48 e di L. 800.000.000 per l'esercizio 1948-49. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' introdotta nel bilancio dello Stato la variazione occorrente per l'attuazione del presente decreto.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art17 · fonte del testo