Nulla e' innovato alle norme del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226, concernente la definizione dei fatti di guerra e la equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra. Non e' dovuto alcun rimborso per le prestazioni avvenute in forza di tassazioni derivanti da disposizioni adottate dal Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia dopo il riconoscimento di esso da parte del Governo italiano.
Testo vigente dal 25 maggio 1948
