Le domande devono essere corredate:
- 1)di un certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;
- 2)dei documenti di cui all'art. 5;
- 3)di una dichiarazione della competente Intendenza di finanza comprovante che nessuna domanda per il medesimo titolo sia stata inoltrata dal richiedente alla detta Intendenza. Le domande ed i documenti ad esse relativi sono esenti dal bollo e da ogni altro tributo.
Testo vigente dal 25 maggio 1948
