Le domande devono essere corredate:

  • 1)di un certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;
  • 2)dei documenti di cui all'art. 5;
  • 3)di una dichiarazione della competente Intendenza di finanza comprovante che nessuna domanda per il medesimo titolo sia stata inoltrata dal richiedente alla detta Intendenza. Le domande ed i documenti ad esse relativi sono esenti dal bollo e da ogni altro tributo.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art8 · fonte del testo