Presso il Ministero del tesoro e' costituita una Commissione consultiva, da nominarsi dal Ministro e composta: di un magistrato di grado non inferiore al 4°, in servizio od a riposo, che la presiede; di un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di un delegato del Ministero del tesoro; di un delegato del Ministero della difesa; di tre rappresentanti dei partigiani aventi la qualifica di partigiani combattenti. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero del tesoro. Il parere della Commissione e' obbligatorio per la definizione dei ricorsi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente e per l'accertamento e la liquidazione dei debiti di valore superiore a L. 100.000. La Commissione da', inoltre, parere su ogni altra questione che il Ministro per il tesoro ritenga sottoporle, relativamente alla attuazione del presente decreto.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art10 · fonte del testo