Chiunque, al fine di conseguire o di far conseguire indebitamente i benefici previsti dal presente decreto, fa dichiarazioni non veritiere, o comunque commette frode, decade da ogni beneficio derivante dal decreto stesso, salve in ogni caso le sanzioni penali applicabili ove il fatto costituisca reato.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art3 · fonte del testo