Lo Stato assume le obbligazioni contratte dalle formazioni partigiane indicate nel decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, in corrispettivo di prestazioni pecuniarie o di forniture di beni o di servizi, e ne risponde nei limiti stabiliti dal presente decreto, sempre che risulti che dette prestazioni e forniture siano state fatte ai fini della lotta di liberazione. Non sono riconosciute le obbligazioni che, nel periodo clandestino, furono contratte a nord della linea gotica, senza autorizzazione del Corpo Volontari della Liberta'. Non e' ammesso alcun rimborso per le prestazioni di tenue entita' in relazione alla condizione economica del creditore.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art1 · fonte del testo