La liquidazione e' soggetta a conguaglio in relazione a quanto sia gia' stato percepito dal creditore a titolo di rimborso o di anticipazione, sia in denaro sia in natura. Restano salvi gli effetti delle transazioni intervenute sui debiti previsti dal presente decreto.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art14 · fonte del testo