Con la entrata in vigore del presente decreto si estinguono i procedimenti pendenti contro coloro che contrassero le obbligazioni previste dall'art. 1 ed aventi per oggetto il pagamento di esse. Le spese giudiziali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art18 · fonte del testo