I pagamenti graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro. L'ufficio competente, nell'eseguire i pagamenti, comunica alla competente Intendenza di finanza, in conformita' del disposto dell'art. 14 del regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, le generalita' dell'avente diritto al rimborso, la somma assegnatagli ed il titolo relativo.
Testo vigente dal 25 maggio 1948
