Per i prestiti in denaro contratti dalle formazioni partigiane, il creditore ha diritto alla somma effettivamente versata, senza corresponsione di interessi. Per le forniture di beni o di servizi, l'ammontare del debito e' determinato sulla base dei prezzi e delle tariffe stabiliti dalla pubblica autorita' e vigenti nel luogo e nel tempo in cui il contratto fu eseguito da parte del creditore. In mancanza di prezzi o tariffe stabiliti dalla pubblica autorita', si fa riferimento ai prezzi ed alle tariffe correnti nel luogo e nel tempo suindicati.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art12 · fonte del testo