Per i prestiti in denaro contratti dalle formazioni partigiane, il creditore ha diritto alla somma effettivamente versata, senza corresponsione di interessi. Per le forniture di beni o di servizi, l'ammontare del debito e' determinato sulla base dei prezzi e delle tariffe stabiliti dalla pubblica autorita' e vigenti nel luogo e nel tempo in cui il contratto fu eseguito da parte del creditore. In mancanza di prezzi o tariffe stabiliti dalla pubblica autorita', si fa riferimento ai prezzi ed alle tariffe correnti nel luogo e nel tempo suindicati.
Testo vigente dal 25 maggio 1948
