Qualora l'ammontare del debito, calcolato in conformita' dell'articolo precedente, sia superiore ad un milione di lire, la somma da corrispondere a titolo di rimborso e' determinata con le seguenti detrazioni:
- a)per le somme fino a L. 2.000.000: il 20%;
- b)per le somme superiori a L. 2.000.000 e fino a L. 10.000.000: il 30%;
- c)per le somme superiori a L. 10.000.000: il 50%.
Testo vigente dal 25 maggio 1948
