Qualora l'ammontare del debito, calcolato in conformita' dell'articolo precedente, sia superiore ad un milione di lire, la somma da corrispondere a titolo di rimborso e' determinata con le seguenti detrazioni:

  • a)per le somme fino a L. 2.000.000: il 20%;
  • b)per le somme superiori a L. 2.000.000 e fino a L. 10.000.000: il 30%;
  • c)per le somme superiori a L. 10.000.000: il 50%.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art13 · fonte del testo