L'azione giudiziaria per i diritti derivanti dal presente decreto e' proposta, in primo grado, dinanzi al Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello, nella cui circoscrizione venne contratta l'obbligazione. Il termine per proporre l'azione e' di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione adottato ai sensi dell'art. 9. Il Tribunale e la Corte d'appello giudicano con la partecipazione di due cittadini, dei quali uno avente la qualifica di partigiano combattente, nominati con decreto del primo presidente della Corte stessa. Non possono nominarsi, per la Corte d'appello, i medesimi cittadini nominati per il Tribunale.

Testo vigente dal 25 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517~art11 · fonte del testo