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Miscellanea
Approvazione dell'Accordo per i trasporti aerei regolari tra l'Italia e l'Argentina, concluso a Roma il 18 febbraio 1948
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1027
- Aggiornato al
- 4 agosto 1948
- Articoli
- 18
- Art. 1Accordo per i trasporti aerei regolari tra l'Italia e l'Argentina Il Governo della…
- Art. 2Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati…
- Art. 3Ciascuno dei "servizi concessi" potra' essere iniziato non appena la Parte Contraente…
- Art. 4I diritti di esercizio che fossero stati concessi anteriormente da una delle Parti…
- Art. 5Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti puo' iporre o…
- Art. 6I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze, rilasciati o resi…
- Art. 7Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che disciplinano l'entrata nel…
- Art. 8Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di negare o di revocare ad una…
- Art. 9Le Parti Contraenti hanno la facolta' di sostituire con altre imprese di trasporto aereo…
- Art. 10Le infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti interni dei servizi di…
- Art. 11Ove una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare i termini del presente…
- Art. 12Ogni controversia fra le Parti Contraenti sulla interpretazione e l'applicazione del…
- Art. 13Qualora una delle Parti Contraenti intenda denunciare il presente Accordo, essa deve…
- Art. 14Le imprese di trasporto aereo designate da una Parte Contraente debbono accreditare…
- Art. 15Il presente Accordo e il suo Allegato, come ogni altro atto che ne costituisca aggiunta o…
- Art. 16Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente di interporre i loro buoni uffici presso…
- Art. 17Le Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti risolveranno di comune accordo…
- Art. 18Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente alla data della sua firma, e…
