Le Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti risolveranno di comune accordo, e sulla base della reciprocita', ogni questione concernente l'esecuzione del presente Accordo e del suo Allegato, e si consulteranno di volta in volta allo scopo di assicurarsi che i principi e le finalita' del presente Accordo e del suo Allegato abbiano piena esecuzione.
Testo vigente dal 4 agosto 1948
