Le Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti risolveranno di comune accordo, e sulla base della reciprocita', ogni questione concernente l'esecuzione del presente Accordo e del suo Allegato, e si consulteranno di volta in volta allo scopo di assicurarsi che i principi e le finalita' del presente Accordo e del suo Allegato abbiano piena esecuzione.

Testo vigente dal 4 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1027~art17 · fonte del testo