Ove una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare i termini del presente Accordo o del suo Allegato, puo' essere richiesto uno scambio di vedute fra le Autorita' Aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti. Le consultazioni debbono avere inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. Nel caso che dette Autorita' raggiungano un accordo sugli emendamenti da apportare, gli emendamenti stessi entrano in vigore solo dopo aver formato oggetto di uno scambio di note per via diplomatica.
Testo vigente dal 4 agosto 1948
