[1]Accordo per i trasporti aerei regolari tra l'Italia e l'Argentina Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di facilitare i trasporti aerei civili tra i due Paesi che permettano di consolidare per mezzo di rapide comunicazioni i vincoli di amicizia e le intime relazioni esistenti tradizionalmente tra il popolo italiano e quello argentino, e nel tener conto del "Tipo Uniforme di Accordo sulle Botte Aeree Provvisorie", formulato nella Raccomandazione VIII dell'Atto finale della Conferenza Internazionale di Aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, per mozzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati ad agire entro i limiti delle facolta' loro conferite, avendo presenti le obbligazioni internazionali contratte fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue:

[2]Articolo 1

[3]Ai fini del presente Accordo e del suo Allegato: 1° "Autorita' aeronautiche" significa nel caso della Repubblica Argentina la "Secretaria de Aeronautica", e nel caso della Repubblica italiana il Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale Aviazione Civile e Traffico Aereo, o qualsiasi organo chiamato a disimpegnare tali funzioni; 2° "Rotta aerea" significa l'itinerario prestabilito che deve seguire un aeromobile adibito al servizio regolare per il trasporto pubblico di passeggeri, merci e posta; 3° "Necessita' del traffico" significa la domanda di trasporto di passeggeri, merci e posta tra i punti estremi di una rotta situati fra i territori delle due Parti Contraenti, nonche' la domanda fra i punti intermedi della stessa rotta, calcolate in un tempo determinato; 4° "Capacita'" significa il carico commerciale che un aeromobile viene autorizzato a caricare fra i punti estremi della rotta a cui e' adibito, nei territori delle Parti Contraenti; 5° "Servizio offerto" significa la capacita' degli aeromobili utilizzati in tale servizio, moltiplicata per la frequenza con cui operano tali aeromobili in un periodo stabilito e sopra una rotta determinata; 6° "Cambio di aeromobile" significa che, oltre un determinato scalo, il traffico della rotta e' servito dalla stessa impresa di trasporto aerea con un aeromobile diverso da quello che e' stato utilizzato sulla stessa rotta prima di detto scalo; 7° Le espressioni "3ª, 4ª e 5ª liberta'" hanno lo stesso significato ad esse attribuito dall'articolo 1, sezione I, dell'allegato IV dell'Atto finale della Conferenza di Chicago sopra menzionata; 8° Si considera traffico italiano-argentino quello proveniente originariamente dal territorio argentino e caricato con destinazione ultima e reale in territorio italiano, cosi' pure quello proveniente originariamente dal territorio italiano e caricato con destinazione ultima e reale in territorio argentino, sia trasportato da imprese nazionali dell'uno o dell'altro Paese, che da imprese straniere.

Testo vigente dal 4 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1027~art1 · fonte del testo