I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti ed in corso di validita', sono riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente per quanto concerne l'esercizio dei "servizi concessi". Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati a un suo cittadino dalle Autorita' dell'altra Parte Contraente o di un altro stato.

Testo vigente dal 4 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1027~art6 · fonte del testo