1. Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti puo' iporre o permettere che siano imposte alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra l'arte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere piu' elevate di quelle dovute, per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature dalle imprese nazionali che esercitano servizi aerei internazionali similari. 2. I carburanti lubrificanti, parti di ricambio, equipaggiamento e materiale in genere, che una Parte Contraente introduce nel territorio dell'altra Parte per l'uso esclusivo degli aeromobili della prima che deve effettuare i servizi concessi, riceveranno dalla seconda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese di trasporto aereo nazionali o straniere, impiegate in trasporti aerei internazionali regolari, per qua ito riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri gravami fiscali. 3. Gli aeromobili impiegati nei "servizi concessi", le scorte di carburanti, olii lubrificanti, parti di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo che si trovano sugli aeromobili delle imprese designate da una delle Parti Contraenti, sono esenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle tasse di ispezione e dagli altri aggravi fiscali, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio. 4. Le cose esenti ai sensi del precedente paragrafo non potranno essere sbarcate senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra l'arte Contraente. Ove non siano consumate o utilizzate, esse dovranno essere riesportate e saranno intanto custodite sotto vincolo doganale fino alla loro riesportazione, ma senza influire sulla loro disponibilita',.

Testo vigente dal 4 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1027~art5 · fonte del testo