Le infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti interni dei servizi di navigazione aerea che non costituiscano reato e fossero commesse nel territorio di una delle Parti Contraenti dal personale delle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente, saranno comunicate alle Autorita' Aeronautiche competenti di quest'ultima dalla Parte nel cui territorio sia stata commessa l'infrazione. Nel caso che l'infrazione sia di carattere grave, le dette Autorita' avranno il diritto di chiedere che al responsabile vengano applicate misure disciplinari commisurate all'infrazione commessa. In caso di recidiva qualificata, potra' esser richiesta la revoca (di diritti concessi alla impresa di trasporto aereo designata.

Testo vigente dal 4 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1027~art10 · fonte del testo