Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nell'Allegato al presente Accordo, al fine di istituire i servizi aerei descritti nell'Allegato stesso (indicati col termine "servizi concessi"). Tali servizi possono avere immediata attuazione, o essere iniziati in un tempo successivo, a giudizio della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.
Testo vigente dal 4 agosto 1948
