Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nell'Allegato al presente Accordo, al fine di istituire i servizi aerei descritti nell'Allegato stesso (indicati col termine "servizi concessi"). Tali servizi possono avere immediata attuazione, o essere iniziati in un tempo successivo, a giudizio della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.

Testo vigente dal 4 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1027~art2 · fonte del testo