1. Ciascuno dei "servizi concessi" potra' essere iniziato non appena la Parte Contraente concessionaria dei diritti abbia designato le imprese di trasporto aereo che dovranno gestire tali servizi sulla rotta concordato Subordinatamente all'osservanza di quanto e' previsto nel paragrafo 2 di questo articolo e nell'articolo 8 del presente Accordo, la Parte Contraente che concede i diritti dovra' accordare senza indugio il permesso di esercizio alle imprese designate dall'altra Parte. 2. Prima di essere autorizzate ad iniziare i servizi previsti nel presente Accordo le imprese di trasporto aereo designate da una delle l'arti Contraenti potranno essere richieste dalle competenti Autorita' Aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti, di dimostrare che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dalle predette Autorita' all'attivita' delle imprese di trasporto aereo internazionale regolare.
Testo vigente dal 4 agosto 1948
