1. I diritti di esercizio che fossero stati concessi anteriormente da una delle Parti Contraenti a un terzo Stato o ad una sua impresa di trasporto aereo resteranno in vigore nei termini in cui furono, stabiliti. 2. Ciascuna delle l'arti Contraenti ha la facolta' di concludere convenzioni con altri Stati limitrofi che concedano vantaggi maggiori ai suoi aeromobili di quelli accordati dal presente Accordo e suo Allegato, sempre che con esse non vengano lesi i diritti concessi dal presente Accordo e suo Allegato all'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 4 agosto 1948
