Qualora una delle Parti Contraenti intenda denunciare il presente Accordo, essa deve richiedere una consultazione all'altra Parte Contraente. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica di questa richiesta senza che alcun accordo sia intervenuto, la Parte Contraente potra' procedere alla notifica della denuncia. Tale denuncia deve essere comunicata contemporaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.). Avvenuta la comunicazione, il presente Accordo cessera' di aver vigore alla data indicata nella comunicazione stessa, ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi dieci mesi dalla data nella quale l'altra Parte Contraente riceve la comunicazione. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricevuta, la comunicazione sara' considerata come ricevuta quattordici giorni dopo la ricezione da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Testo vigente dal 4 agosto 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1027~art13 · fonte del testo