Le Parti Contraenti hanno la facolta' di sostituire con altre imprese di trasporto aereo nazionali le rispettive imprese concessionarie dei servizi concessi, previo avviso all'altra Parte Contraente. La nuova impresa di trasporto aereo designata avra' tutti i diritti e obblighi di quella sostituita.
Testo vigente dal 4 agosto 1948
