Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di negare o di revocare ad una impresa di trasporto aereo dell'altra Parte l'autorizzazione cui si riferiscono gli articoli 2 e 3 del presente Accordo, quando fondatamente venga a risultare che la proprieta' reale e il controllo effettivo della stessa non appartengono all'altro Stato Contraente o ai suoi cittadini. Il medesimo diritto puo' essere esercitato nel caso di mancato adempimento, da parte delle imprese di trasporto aereo designate, delle leggi dello Stato su cui agiscono, o quando le dette imprese non soddisfino alle condizioni secondo le quali sono stati accordati i diritti in conformita' al contenuto del presente Accordo e del suo Allegato.
Testo vigente dal 4 agosto 1948
