1. Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che disciplinano l'entrata nel proprio territorio di aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, la permanenza e l'uscita da esso, o che regolano l'esercizio, la manovra e la navigazione dei detti aeromobili durante la loro permanenza entro i confini dello stesso territorio, si applicano agli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente. 2. Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che disciplinano l'entrata nel proprio territorio, la permanenza o l'uscita da esso dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico dell'aeromobile (come i regolamenti relativi all'entrata, ai controlli, alla immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena) sono applicabili ai passeggeri, all'equipaggio e alle merci degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 4 agosto 1948
