Art. 50 — (L-R) Indennità per l'occupazione

Nel caso di occupazione di un'area, e' dovuta al proprietario una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. (L) Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennita' e ne da' comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R) Contro la determinazione della commissione, e' proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 50, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art50 · fonte del testo