[1]Principio e portata della responsabilita' delle Amministrazioni postali. Lettere con valore dichiarato

[2]1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita della manomissione e dell'avaria di lettere con valore dichiarato, salvo nei casi previsti all'articolo 61. La loro responsabilita' e impegnata sia per le lettere trasportate aperte che per quelle inoltrate in dispacci chiusi.

[3]2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili, nei confronti dei mittenti di lettere impostate nel loro paese, di perdite, manomissioni o avarie dovute a caso di forza maggiore che si verificano durante tutto il percorso degli invii, compreso se del caso il percorso di rispedizione o di rinvio all'origine.

[4]3. Il mittente ha diritto ad un'indennita' corrispondente in linea di massima all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni diretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia questa indennita' non puo' in alcun caso superare l'importo in DTS del valore dichiarato. In caso di rispedizione o di rinvio all'origine per via di superficie di una lettera via aerea con valore dichiarato, la responsabilita' e' limitata, per il secondo percorso, a quella applicabile agli invii inoltrati tramite questo canale.

[5]4. In deroga al paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo avere preso in consegna una lettera con valore dichiarato manomessa o avariata.

[6]5. L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS degli oggetti di valore di stessa natura, nel luogo ed all'epoca in cui sono stati accettati per il trasporto; in mancanza di prezzi correnti l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti valutati sulle stesse basi.

[7]6. Se un'indennita' e' dovuta a causa di perdita, manomissione o avaria totale di una lettera con valore dichiarato, il mittente o, in applicazione del paragrafo 4, il destinatario hanno diritto inoltre alla restituzione delle tasse e diritti pagati, ad eccezione della tassa di assicurazione che rimane in tutti i casi acquisita all'Amministrazione di origine.

[8]7. Il mittente ha facolta' di desistere dai suoi diritti previsti dal paragrafo 3 a favore del destinatario. Allo stesso modo, il destinatario ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti previsti dal paragrafo 4 a favore del mittente. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' qualora la loro legislazione interna lo consenta

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art59 · fonte del testo