Art. 66
[1]Pagamento dell'indennizzo. Invii raccomandati e lettere con valore dichiarato.
[2]1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennizzo incombe sia all'Amministrazione di origine sia all'Amministrazione di destinazione nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 5 ed all'articolo 54, paragrafo 7.
[3]2. Questo pagamento deve aver luogo il prima possibile ed al piu' tardi entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'indomani del giorno del reclamo.
[4]3. Se l'Amministrazione a cui spetta il pagamento non accetta di farsi carico dei rischi derivanti dal caso di forza maggiore e se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, la questione di sapere se la perdita e' dovuta ad un caso di fattispecie non e' ancora stata risolta, essa puo' a titolo eccezionale dilazionare il pagamento dell'indennizzo per un ulteriore periodo di tre mesi.
[5]4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, e' autorizzata ad indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto ed essendo stata regolarmente adita ha lasciato che tre mesi trascorressero:
[6]- senza dare una soluzione definitiva alla questione oppure
[7]- senza aver fatto sapere all'Amministrazione di origine o di destinazione a seconda dei casi che la perdita era presumibilmente dovuta ad un caso di forza maggiore o che l'invio era stato confiscato o distrutto dall'Autorita' competente a causa del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione.
[8]5. Le Amministrazioni postali che indicano nel Protocollo finale della Convenzione postale universale che esse non sono tenute ad osservare l'articolo 66, paragrafo 4 della Convenzione, per quanto riguarda la soluzione definitiva di un reclamo in un termine di tre mesi,devono comunicare un termine entro il quale esse risolveranno definitivamente la questione.
[9]6. Il rinvio del modulo C9 non completato secondo le condizioni previste all'articolo 151, paragrafi 9 e 12 del Regolamento non puo' essere considerato come una soluzione definitiva.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
